Glossario

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D


Denuncia di sinistro: Come denuncia di sinistro è definita la comunicazione scritta con cui l'assicurato avvisa la compagnia di assicurazione del fatto che si è verificato un sinistro. 

Danni indiretti: I danni indiretti sono le conseguenze di un danno materiale e diretto che si è manifestato causando altri effetti dannosi sebbene questi non siano direttamente causati dall'evento.
Alcuni esempi sono:

  • una vettura coinvolta in un incidente dove i danni materiali al veicolo renderanno impossibile l'utilizzo del mezzo per un certo periodo: il mancato utilizzo dell'auto è un danno indiretto.
  • il fermo dell'attività commerciale del negozio al quale è stato creato un danno ai locali a seguito di incendio o altro danno materiale e diretto: il fermo dell'attività commerciale è un danno indiretto.


Danno: Come danno è definita la perdita patrimoniale che subisce il soggetto assicurato in seguito al verificarsi di un sinistro.


Danno biologico: Il danno biologico è una tipologia di danno alla persona. Indica una generica lesione al " Diritto alla Salute" tutelato dall'art. 23 della Costituzione. Il danno viene considerato indipendentemente dall'aspetto patrimoniale e dalla diminuzione della capacità lavorativa, ma è calcolato semplicemente in base alla menomazione psico-fisica del danneggiato.

Danno morale: Come danno morale sono indicati tutti i danni non patrimoniali, ovvero quelli inerenti alla sfera psichica, morale e degli affetti. Sono intesi pertanto la sofferenza, il disagio e le preoccupazioni causate da un fatto illecito. 

Danno patrimoniale: Il danno patrimoniale è la conseguenza economica del fatto illecito sul patrimonio attuale (danno emergente) e su quello futuro, e cioè il mancato guadagno (lucro cessante) del danneggiato.

Day hospital: Come "day hospital" è definito il ricovero in una struttura sanitaria per visite o cure, ma senza pernottarvi.

Decorrenza: La decorrenza è la data di inizio della polizza.

Diaria (da malattia, da ricovero, da infortunio):

Nelle polizze malattia e infortuni, la diaria è una somma prestabilita che viene corrisposta per ogni giorno di malattia o di ricovero in ospedale o casa di cura in genere o di giornata d'inabilità lavorativa temporanea.



Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave: Nel caso in cui dichiarazioni, inesatte o reticenze, fornite dall'assicurato all'assicuratore al momento della stipula della polizza relativamente allo stato del rischio siano state fatte con dolo e colpa grave, le stesse sono causa di annullamento del contratto. L'assicuratore deve tuttavia fare valere il suo diritto entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'inesatezza, pena il decadimento del diritto. L'assicuratore avrà comunque diritto al premio per il periodo e comunque quello relativo al primo anno di assicurazione. Se nel frattempo avviene un sinistro l'assicuratore non è tenuto a pagare il danno (art. 1892 del Codice Civile). 

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave : Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave (art. 1893) le dichiarazioni inesatte o reticenti non sono causa di annullamento del contratto ma l'assicuratore può recedere dal contratto mediante una dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro avviene prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si avesse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Disdetta:

E' una comunicazione inviata dall'assicurato alla compagnia con cui si comunica la propria intenzione di non rinnovare la polizza alla prossima scadenza. La disdetta, per avere effetto, deve essere inviata entro il termine indicato in polizza. In caso di assenza di disdetta le polizze sono generalmente tacitamente rinnovate.



Dolo: Comportamento voluto e realizzato pur sapendo di compiere un fatto illecito.

Durata dell'assicurazione: Periodo di validità della polizza. Di norma, inizia alle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza finale. L'assicurazione non ha valore finchè non è pagata la prima rata del premio. Alla scadenza successiva si hanno 15 giorni di tempo per pagare (periodo di mora) dopo tale periodo l'assicurazione è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il premio è pagato. Pertanto non saranno coperti i sinistri che dovessero accadere, compresi quelli avvenuti nel periodo di mora. Se il contratto è stato disdetto non esistono i 15 giorni di mora.