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C


Copertura: La copertura può essere definita un sinonimo di "assicurazione". Si dice che un determinato bene è "coperto" dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.

Capitale assicurato: Nelle polizze danni a cose (incendio, furto,..) il capitale assicurato è la somma, dichiarata dal contraente, che corrisponde al valore del bene che si intende assicurare.
Nelle polizze danni a persona (infortuni, malattia) il capitale assicurato è la somma massima che l'assicuratore è tenuto a pagare qualora si verifichi l'evento assicurato.
Nelle polizze vita il capitale assicurato è la somma di denaro dovuta al beneficiario qualora si verifichi l'evento assicurato.

Clausola: Con il termine clausola si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l'insieme del contratto assicurativo (condizioni di polizza).

Colpa: La colpa è un fatto illecito non intenzionale. E' un azione od omissione da cui per negligenza, imprudenza o imperizia deriva un danno ad altri.

Colpa grave: Come colpa grave sono definiti casi di colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi e la probabilità di un danno è elevata. Il codice civile (art. 1900) prevede l'esclusione dalle coperture assicurative dei danni causati con dolo o colpa grave. Nelle polizze di assicurazione è necessario comprendere in modo esplicito (condizione particolare di polizza) la copertura dei danni causati con colpa grave, in caso contrario rimangono esclusi. 

Concorso di colpa: Il concorso di colpa si verifica quando un determinato fatto (colposo) è imputabile a più soggetti. Gli eventuali danni saranno risarciti da tutti i soggetti coinvolti in proporzione al concorso di colpa chè verrà imputato a ognuno.

Condizioni generali: Le condizioni generali di assicurazione sono le condizioni della polizza poste a stampa dall'assicuratore e sempre operanti. Esse possono essere integrate dalle condizioni particolari, speciali o aggiuntive che sono invece dattiloscritte, sono operanti solo se appositamente richiamate e che prevalgono sulle condizioni generali.

Condizioni particolari: Le condizioni particolari sono le condizioni di un contratto assicurativo che debbono essere appositamente concordate fra le parti ogni volta che il contratto viene rinnovato.

Contraente: Il contraente è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ha l'obbligo di pagarne i premi.

Contratto di assicurazione : Il contratto di assicurazione è l'accordo in base al quale l'assicuratore, a fronte di un premio, assume un rischio. Il contratto di assicurazione deve essere approvato per iscritto (art. 1888 del codice Civile). La polizza di assicurazione ha le caratteristiche di un contratto per adesione e cioè un contratto al quale l'assicurazione aderisce apponendo la propria firma.