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A


Accidentale: Fatto o comportamento imprevisto e soprattutto non ripetitivo. Gli eventi ripetitivi, benché colposi, sono generalmente esclusi dalle coperture assicurative.

Aggravamento del rischio: Condizioni, verificatesi successivamente alla stipula della polizza, tali da rendere più probabile il verificarsi di un sinistro (frequenza del sinistro) o più grave l'eventuale danno (gravità del sinistro). Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio. L'assicuratore ha facoltà a richiedere un premio più elevato rapportato all'aumento del rischio o anche a recedere dal contratto (art. 1898 del Codice Civile).

Altre assicurazioni: Il contraente di una polizza è obbligato a dichiarare, salvo specifica deroga indicata nel contratto stesso, l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi e sugli stessi beni sui quali viene stipulata la polizza. La mancata notifica dell'esistenza di queste altre assicurazioni comporta la perdita del diritto all'indennizzo in caso di sinistro.

Appendice: Documento rilasciato dalla compagnia di assicurazione dopo l'emissione della polizza, mediante il quale si procede alla modifica o all'integrazione di una o più delle componenti originarie del contratto assicurativo. Si tratta di un documento che fa parte integrante a tutti gli effetti del contratto di assicurazione a cui fa riferimento.

Assicurato: Nelle "polizze non vita" (ramo Danni), l'assicurato è il soggetto nell'interesse del quale viene stipulata la polizza. Ovvero è colui che subisce la perdita economica qualora si verifichi l'evento assicurato. Per esempio: il proprietario della casa bruciata, il proprietario dell'auto danneggiata, la persona che ha subito un infortunio o la persona ricoverata all'ospedale. Nelle "polizze vita" (ramo Vita), l'assicurato è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l'assicurazione.

Assicurazione: Contratto mediante il quale un soggetto, dietro versamento di un premio anticipato, trasferisce il rischio del verificarsi di un evento incerto e dannoso alla compagnia di assicurazione che si obbliga a risarcire il danno qualora accada l'evento assicurato.